Ha comportato l’abrogazione delle norme precedenti, tra queste il DPR 547/55 e il D.Lgs 626/94. Il provvedimento accorpa e integra tutta la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e si rivolge a tutte le figure coinvolte nel processo produttivo: Datore di lavoro, Lavoratori, Fornitori. Il decreto è accompagnato da 51 allegati tecnici, tra questi l’Allegato V definisce i requisiti di sicurezza per le macchine antecedenti il 10/09/1991, costruite in assenza di direttive comunitarie. L‘Allegato VI contiene disposizioni sull’uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro. Il decreto all’articolo 71 comma 4 e 8 richiede che il datore di lavoro sottoponga ad idonea manutenzione il carrello, compreso il controllo delle catene di sollevamento, delle forche, degli organi di sicurezza, degli schermi che proteggono l’operatore dalle parti in movimento, al fine di garantirne nel tempo la rispondenza ai requisiti minimi di sicurezza richiesti. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere affinché i carrelli siano sottoposti a controlli periodici secondo frequenze stabilite dal costruttore, dalle norme di buona tecnica o da linee guida, controlli effettuati da persone competenti, registrati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza per almeno 3 anni.
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